Regolamento di Disciplina

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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DELL’ITIS “G. ARMELLINI” di ROMA

Il regolamento di disciplina costituisce l’adattamento “interno” dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235).
Pertanto, l’individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel fare riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà propria della comunità scolastica dell’istituto.

La condotta degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’art. 1 dello statuto:

  • la funzione formativa e educativa della comunità scolastica;
  • i valori democratici;
  • la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
  • il rispetto reciproco di tutte le persone;
  • il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Si richiamano integralmente i doveri riportati nell’art. 3 del D.P.R. 249/1998. In particolare, gli studenti sono tenuti:

  • a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
  • ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
  • ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’istituto;
  • ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico;
  • ad avere cura dell’ambiente scolastico.

Costituiscono infrazione disciplinare i seguenti comportamenti:

  1. Irregolarità nella frequenza delle lezioni
  2. Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi
  3. Uso del cellulare per motivi personali durante l’attività didattica
  4. Reiterato disturbo delle attività didattiche
  5. Incuria dell’ambiente scolastico
  6. Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell’istituto o stabilite dal Regolamento d’Istituto
  7. Allontanamento dall’istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione
  8. Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell’istituto, nei confronti di altri alunni o di terzi
  9. Alterchi con ricorso a vie di fatto
  10. Reati commessi o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone

    Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto, in particolare:

    • In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui personalità.
    • Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
    • La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
    • L’entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all’intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all’entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
    • La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente. Deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
    • Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell’istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all’integrale riparazione del danno.

    L’infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull’attribuzione del credito scolastico.

    Individuazione delle sanzioni disciplinari.

    Infrazione Sanzione Competenze
    1 Ammonizione verbale e convocazione dei genitori (in particolare per inadempienza dell’obbligo scolastico o formativo) Dirigente scolastico su proposta del Coordinatore di classe

    Coordinatore di classe

    2 Ammonizione verbale o scritta e comunicazione alla famiglia Dirigente scolastico su proposta del Coordinatore di classe

    Coordinatore di classe

    3 Ammonizione verbale / scritta e confisca immediata con fonogramma al genitore e successiva consegna al genitore Docente
    4 Sospensione da due a tre giorni Consiglio di classe ristretto
    5 Sospensione da quattro a cinque giorni Consiglio di classe ristretto
    6 Sospensione da sei a sette giorni Consiglio di classe ristretto
    7 Sospensione da otto a nove giorni Consiglio di classe ristretto
    8 Sospensione da 10 a 11 giorni Consiglio di classe ristretto
    9 Sospensione da 12 a 15 giorni Consiglio di classe ristretto
    10 Sospensione da 16 giorni fino a termine lezioni Consiglio di Istituto
    10 bis Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato Consiglio di Istituto

    Recidiva
    In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dall’irrogazione di una sanzione relativa ad essa, si deve procedere all’irrogazione della sanzione immediatamente superiore.

    Attenuanti
    In caso di infrazioni del tipo 3-4-5-6-7-8-9 da parte di alunni di nota correttezza, le infrazioni possono essere ridotte di un terzo rispetto al minimo previsto.

    Ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello Statuto, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
    La conversione, applicabile esclusivamente per le sanzioni fino alla sospensione di quindici giorni, rispetta criteri di proporzionalità. Le attività proponibili sono le seguenti, in ragione di trenta minuti effettivi per ogni giorno di sospensione:

    • Pulizia o ripristino di locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati.
    • Supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre.
    • Altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.

    In caso di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con l’alunno e la famiglia per preparare il rientro nella comunità scolastica.

    Procedura di irrogazione delle sanzioni
    Per le sanzioni di competenza del Coordinatore di classe si procede nel modo seguente:

    • il docente o l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l’infrazione deve segnalare per iscritto il fatto al Coordinatore di classe entro tre giorni dall’accaduto;
    • il Coordinatore di classe invita quindi l’alunno ad esporre le proprie ragioni e, qualora lo ritenga necessario, provvede direttamente.

    Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente:

    • il docente o l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l’infrazione deve segnalare per iscritto il fatto al dirigente scolastico entro tre giorni dall’accaduto;
    • qualora il dirigente lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria valutazione al Coordinatore di classe entro tre giorni;
    • il Coordinatore convoca entro cinque giorni il Consiglio di classe ristretto ai soli docenti, invitando l’alunno a presentarsi in tale sede (se minorenne con i genitori) per esporre le proprie ragioni;
    • il Consiglio, ascoltato l’alunno se si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
    • la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Coordinatore di classe ed è indirizzata all’alunno; se l’alunno è minorenne essa è indirizzata anche ai genitori.

    Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto si procede nel modo seguente:

    • il docente o l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l’infrazione deve segnalare per iscritto il fatto al dirigente scolastico entro tre giorni dall’accaduto;
    • qualora il dirigente lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto entro tre giorni;
    • il Presidente convoca entro cinque giorni il Consiglio di Istituto, invitando l’alunno a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
    • il Consiglio, ascoltato l’alunno se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
    • la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente scolastico ed è indirizzata all’alunno; se l’alunno è minorenne essa è indirizzata anche ai genitori.

    Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami sono irrogate dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

    Organo di garanzia
    L’Organo di Garanzia interno all’istituto è composto dal dirigente scolastico in qualità di presidente, da un docente designato dal Consiglio di istituto tra i suoi membri in qualità di segretario, da un genitore eletto dai genitori e da un alunno eletto dagli alunni.
    L’Organo di Garanzia è formalmente costituito con decreto del dirigente scolastico e resta in carica per un anno scolastico. I due componenti designati dal Consiglio di Istituto e dal Comitato studentesco non possono rimanere in carica per più di due anni consecutivi.
    Sono designati, altresì, per ogni categoria, altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento, di assenza o di incompatibilità (se l’infrazione riguarda direttamente lo studente).
    L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti dell’istituto o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto.

    Ricorsi
    Si richiama integralmente quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto. Contro le sanzioni disciplinari, lo studente o chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all’Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta relativa alla sanzione. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e deve essere motivato. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione della sanzione fino alla decisione. L’Organo di garanzia decide entro dieci giorni.
    Contro il presente regolamento è ammesso ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale di uno specifico organo di garanzia regionale.